Il mondo dello sport dilettantistico fruisce di notevoli vantaggi fiscali, non solo per le associazioni sportive (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD). In alcuni casi, infatti, chi eroga importi a tali soggetti, come nel caso delle spese pubblicitarie pagate ai suddetti sodalizi sportivi da soggetti commerciali (ditte individuali, società di persone e altri soggetti) entro un limite ben definito dal legislatore, può usufruire della deduzione per l'intero importo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8540 del 5 maggio 2020, ha ancora una volta stabilito che, in relazione allo sport dilettantistico, le spese di pubblicità possono essere dedotte fino a 200.000,00 euro per presunzione assoluta. Secondo la Suprema Corte si tratta di un principio abbastanza noto da tempo: l’Amministrazione finanziaria, almeno in tale fattispecie, non può fare alcun rilievo sull'inerenza e sulla congruità della spesa, poiché si tratta di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa, a favore del soggetto erogante.
Le somme fino a 200.000,00 euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, pertanto, spese di pubblicità deducibili in base a una presunzione legale assoluta che non consente al fisco alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell'onere.