Le agevolazioni fiscali destinate a imprenditori agricoli o coltivatori diretti che si impegnino a costituire un unico compendio immobiliare, a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento (art. 5-bis comma 2 del D.Lgs. n° 228/2001) si applicano solo in presenza del requisito soggettivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
N.B.: La legge prevede l’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e di trascrizione:
- per il caso di donazione di terreni agricoli;
- a favore di soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti per almeno 10 anni dal trasferimento, con vincolo di indivisibilità del compendio per dieci anni dalla sua costituzione pena la nullità degli atti comportanti il suo frazionamento.
Se manca “lo status quo” il coltivatore diretto non fruisce dei benefici fiscali La Suprema Corte, riferendosi anche ad altre proprie precedenti pronunce (Cass. sent. n° 28294/2013; Cass. ord. n° 10544/2017), ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ribadito che “la lettera della disposizione è nel senso della contestualità della sussistenza e dell’impegno a costituire compendio unico e di coltivarlo e condurlo in qualità di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale”. Una diversa lettura, proseguono i giudici, spianerebbe la strada a facili evasioni come nel caso di specie, in cui il controricorrente non ha neppure allegato di avere successivamente acquisito la qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (fonte: http://def.finanze.it)
Testo integrale dell'ordinanza