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Superbonus 110%: chiarimenti sulle unità immobiliare funzionalmente indipendenti e sui limiti di spesa applicabili
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Con la risposta all’interpello n. 10 del 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come interpretare i contenuti degli artt. 119 e 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in relazione al “superbonus 110%”.
Sempre lo stesso giorno, con la risposta n. 9, l’Agenzia chiarisce che i lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, possono fruire del superbonus, dal momento che ciascuna villetta é dotata di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, e così il requisito dell’accesso autonomo è sostanzialmente soddisfatto.
Se le unità immobiliari residenziali risultano funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più ingressi dall’esterno sono agevolabili sia gli interventi trainanti sia quelli trainati.
Nel documento n. 9 viene evidenziato che, secondo le norme di favore introdotte dal “Dl Rilancio”, gli interventi ammessi all'agevolazione devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Viene evidenziato che in base al comma 1-bis dell’art. 119 del Dl n. 34/2020 per “accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Come descritto nella risposta n. 9, nel caso della villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente e la stessa disponga di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale dell'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi.
Il contribuente potrà quindi fruire del superbonus, nel rispetto di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
L’interpello n. 10 riguarda due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio: una unità è adibita ad abitazione principale ed è composta da due livelli con cantina e garage al piano terra; l’altra, sita al primo piano, è destinata a uso residenziale. L’Amministrazione finanziaria ritiene che il proprietario potrà fruire del Superbonus per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico che intende eseguire su ciascuna unità.
Tali unità risultano funzionalmente indipendenti, poiché anche se poste una sull’altra nell’ambito dello stesso edificio, dispongono ciascuna di accesso indipendente su strada, hanno un proprio civico e l’unica parte comune è costituita dal tetto. Anche in questo caso, poiché si è in presenza del requisito dell’accesso autonomo dall'esterno, nel rispetto di tutti gli altri elementi e adempimenti richiesti dalla normativa, l’Agenzia ritiene che l'istante possa accedere al superbonus per i lavori sulle due unità.
Sempre nell’interpello n. 10 vengono poi forniti chiarimenti in merito ai tetti di spesa per singola unità.
L’Agenzia ricorda quanto già evidenziato con la circolare n. 24/2020 e con la risoluzione n. 60/2020: l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa indipendente e alle sue pertinenze nella misura di:
- € 50.000,00 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro;
- € 30.000,00 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;
- € 96.000,00 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell'edificio;
- € 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
- € 48.000,00 per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- € 3.000,00 per l'istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
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Con la circolare n. 18 del 03/07/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al bonus vacanze introdotto dall’articolo 176 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Possono beneficiare del bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000,00 euro.
Per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'art. 12 del TUIR: il "nucleo familiare" è costituito dai soggetti componenti la "famiglia anagrafica" alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Il bonus vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare: la famiglia (il nucleo familiare) avrà diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti che fruiscono dei servizi turistici. Pertanto se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti 4 persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al bonus vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.
Dove è possibile utilizzare il bonus? Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste dalla norma: imprese turistico-ricettive e B&B. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO. Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente. In ogni caso, il fornitore del servizio turistico è tenuto a dichiarare, nell'ambito dell'apposita procedura web, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast che soddisfi le condizioni richieste.
Quando è possibile utilizzare il bonus? Il bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle suddette strutture dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.
Quali documenti occorrono? Il totale del corrispettivo deve essere documentato da "fattura elettronica o documento commerciale". Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.
Quali servizi possono rientrare nel bonus? Il bonus vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.
Se il pagamento è effettuato tramite agenzie di viaggio e tour operator? Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Pertanto, il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.