Rottamazione dei ruoli: prossime scadenze

Definizione agevolata

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Il contribuente può estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, è necessario presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.


Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

La legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.



Come inviare la domanda di rottamazione dei ruoli

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l' applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022.

Come procedere?
  1. entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
  2. entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 ess. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono altresì indicate le scadenze delle singole rate;
  3. entro il 31 luglio 2023 vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.

Cosa "rottamare"?
È possibile scegliere quali carichi rottamare.
Rientrano nella rottamazione i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse stata ancora notificata la cartella di pagamento. Bisogna pertanto verificare la data di consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) o la data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito INPS).

I ruoli delle Casse di previdenza private rientrano nella rottamazione solo se l'ente previdenziale ha deliberato in questo senso entro fine gennaio, con le modalità di legge.

La procedura
Il modello per richiedere la definizione agevolata dei ruoli non va trasmesso, come nelle precedenti rottamazioni, agli indirizzi di posta elettronica semplice o certificata istituiti a tal fine dall'Agente della riscossione (modalità prevista, questa volta, solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento), ma deve essere utilizzato un apposito applicativo, utilizzabile anche da chi non è in possesso della cd identità digitale (SPID, CIE).
Nella compilazione tramite l'applicativo bisogna:
  • indicare i carichi che si vogliono definire (numero della cartella, dell'avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico); 
    specificare i recapiti (indirizzo o PEC);
    allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall'area riservata.
  • specificare i recapiti (indirizzo o PEC);
  • allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall'area riservata.
Sono previsti inoltre i campi per la domiciliazione, all'interno dei quali si potrebbero indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà quindi inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).

La presentazione della domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023.
Nel caso in cui la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese. Se, invece, si procede al pagamento delle somme risultanti dalla rottamazione, la dilazione concessa sarà revocata di diritto.

Nel caso di decadenza dalla rottamazione non è preclusa una nuova domanda di dilazione nel rispetto dell'art. 19 del DPR 602/73.

N.B.: a seguito della domanda il debitore è considerato adempiente quindi è possibile il rilascio del DURC come confermato dalle FAQ.


Vanno evidenziati due aspetti importanti:
  • si possono scegliere quali carichi definire anche all'interno della singola cartella di pagamento relativa a più ruoli, indicando il numero di ruolo (dato che emerge dalla cartella stessa), mentre gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito sembrano dover essere definiti per la totalità;
  • “Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione : se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente”.
Attenzione, ci sono degli aspetti che dovranno essere chiariti!
Il debitore può presentare diverse domande di rottamazione, ma queste saranno considerate come integrazione la prima. Le distinte domande saranno pertanto parti di un unico procedimento e potrà esserci un'unica comunicazione di liquidazione degli importi.

In caso di insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata, pertanto, sarebbe compromessa l'intera rottamazione. Nelle "rottamazioni precedenti", invece, ogni domanda aveva una propria procedura.