Novità nel settore edile: DURC più complesso con la verifica della "congruità della manodopera"

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 luglio 2021 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.  L'entrata in vigore è prevista per il 1 novembre 2021.

Il nuovo adempimento intende combattere il fenomeno del dumping e proteggere il valore del lavoro degli addetti richiedendo il rispetto dei minimi contrattuali e delle altre norme sul rapporto di lavoro.

Da ieri, 1 novembre 2021, è in vigore l’obbligo di applicazione del nuovo istituto di “verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”, introdotto dall'art. 8, co. 10bis del DL 76/2020 ("Decreto Semplificazioni"), per l'affidamento di contratti pubblici e per quelli privati di valore pari o superiore a 70.000 euro. 

ATTENZIONE: restano esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo. 

Nell’obbligo di verifica rientrano le imprese che svolgono attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale. 

La verifica di congruità viene effettuata applicando determinati indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori, secondo quanto riportato nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. 

La CNCE ha rilasciato in questi giorni la piattaforma Ediconnect sul sito https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione.

Si prevede che il sistema controlli la congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti  in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.

Il controllo positivo produrrà una attestazione di "certificazione di congruità" da parte della Cassa Edile - Edilcassa che affianca il DURC contributivo.

Il comunicato ministeriale precisa che: "in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo. Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate". 

In sostanza le imprese devono comunicare, con una autodichiarazione /DPR 445/2000, l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.

In particolare

  • Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
  •  Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

 Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021. 

Link al DM 143/2021:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-143-del-25062021-congruita.pdf 

Tabella indici di congruità:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Tabella-Indici-Congruita-2021.pdf